Vai ai contenuti
Vai al menu del sito

rss twitter youtube facebook livestream
webmail

torna su



Sei qui: HOME > In evidenza

avvisi
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2019

Bookmark and Share
Data: 01.06.2019

Il 17 giugno 2019 (il 16 giugno  cade quest’anno di domenica) scade il termine per il versamento dell’acconto dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2019. L’acconto dell’imposta è pari al 50% del dovuto ed è calcolata  applicando le aliquote  stabilite dal Comune con deliberazione del Consigli Comunale n. 93 del 29 dicembre 2018. Regole particolari sono previste per gli enti non commerciali. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.
 
Le aliquote IMU per il 2019 sono rimaste invariate rispetto all’anno 2018, pertanto se il contribuente non ha effettuato variazioni, l’importo da pagare è lo stesso dell’anno precedente.

Aliquote 2019
 
Tipologia     
Aliquota     
 

 

  

Tipologia

 

Aliquota

 

Codice Tributo

Abitazione principale e relative pertinenze max 1 per cat. C/2, C/6, C7

 ESENTI

  

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale (cat. D)

 0,76%

 3925

Aree edificabili

 0,86%

 3916

Tutti gli altri immobili

 0,86%

 3918

Terreni agricoli

 ESENTI

  

Fabbricati rurale ad uso strumentale

 ESENTI

 

 
 
AGEVOLAZIONI IMU PER IL COMODATO D'USO GRATUITO
 

L’articolo 1 comma 10 della legge 208/2015 dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 2016  è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai parenti in linea retta di primo grado , cioè genitori e figli.
Per usufruire del beneficio devono esserci contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) registrazione del contratto (anche solo verbale) all’agenzia delle entrate;
2) il comodante possieda un solo immobile in Italia. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale.
3) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
4) entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’agevolazione dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.
5) Novità per il 2019 è l'estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU-TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori).
 
Chi deve pagare


 Devono pagare l’IMU:
- I proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune. Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della casa coniugale.
- I locatari finanziari in caso di leasing, dalla data di stipula del contratto;
- I concessionari di aree demaniali.
 
 
Quali immobili NON pagano l’IMU

Non sono assoggettati al pagamento dell’IMU:
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, nonché quelle equiparate per legge o da regolamento comunale all’abitazione principale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. “beni merce”), a condizione che non siano affittati;
- gli altri immobili previsti dall’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992.
- un unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza non locato per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 
Come pagare
Il pagamento delle rate in acconto pari al 50% deve essere effettuato mediante il MOD. F24 reperibile presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale (per la compilazione vedi istruzioni riportate in calce).
Si comunica che è possibile avere tutte le ulteriori informazioni accedendo al nostro sito internet: http://www.montesantangelo.it ove sarà disponibile un programma con il quale si potrà calcolare l’I.M.U. inserendo i dati dei propri immobili e stampare il modello F24 compilato e pronto per il pagamento.
E' facoltà del contribuente pagare in un unica soluzione entro il 17/6/2019.
 

DICHIARAZIONE IMU - VARIAZIONI

Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2018 è stato fissato al 30 giugno 2019; per quelle relative all'anno d'imposta 2019 il termine sarà il 30 giugno 2020.
Per le modifiche derivanti da acquisto e/o vendita di immobili ovvero da altre variazioni per le quali è stato utilizzato il M.U.I. – Modello Unico Informatico - non vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione. il modello è scaricabile dal sito del Comune. Sul sito del Comune è disponibile, altresì, il servizio di calcolo “On Line” dove sarà possibile effettuare il calcolo diretto on line con relativa stampa del modello F24.


Informazioni
La società Gestione Tributi SpA, concessionaria dell’IMU è a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti nei normali orari di apertura al pubblico:
- tutte le mattine da Lunedì al Venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- telefono 0884 590342/3 fax 0884 564206
- e_mail infomsa@gestionetributi.it
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24
 
Nella Sezione CONTRIBUENTE :
Indicare i propri dati anagrafici
Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:
 
Codice Ente
: Codice Catastale del Comune: F631
Ravv: Barrare in caso di ravvedimento operoso(*)
Imm. Variati Barrare se sono intervenute variazioni per uno o più immobili
Acc.: Barrare se il pagamento si riferisce all’acconto
Saldo: Barrare se il pagamento si riferisce al saldo
Numero immobili:  indicare il numero di immobili riferiti al pagamento effettuato
 
Cod. Tributo:            
•    3912    Abitazione principale e relative pertinenze (ESENTE )
•    3916    Aree fabbricabili
•    3918    Altri fabbricati
•    3925    Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO” (0,76%)
•    3930    Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –  COMUNE”    (aliquota azzerata)
Rateazione :              non compilare
 

Anno di riferimento: 2019

Importi a debito versati : Indicare l’importo dovuto con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Importi a credito compensati : l’importo che eventualmente si utilizza in compensazione.
 
•    TOTALE G :  somma degli importi a debito della sez. IMU e altri tributi locali
•    TOTALE H :  somma degli importi a credito compensati
•    SALDO (G-H) :  indicare il saldo dovuto.
 
Deve essere compilato un modulo per ciascun contribuente proprietario . Pertanto nel caso di immobili intestati ad entrambi i coniugi dovranno essere compilati n. 2 modelli F24.
 
Il modulo deve essere firmato nell’apposita casella e può essere pagato, senza oneri aggiuntivi, presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale.
 
 (*) Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare un pagamento effettuato in ritardo pagando spontanea mente con le sanzioni agevolate. E gli interessi maturati al tasso legale. La modulistica e le modalità di conteggio sono reperibili sul sito del Comune.

Per il calcolo on-line clicca sul banner:
  

 

torna su