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Il 17 dicembre 2018 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2018. Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19 marzo 2018, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Regole particolari sono previste per gli enti non commerciali. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.
Le aliquote IMU per il 2018 sono rimaste invariate rispetto all’anno 2017, pertanto se il contribuente non ha effettuato variazioni, l’importo da pagare è lo stesso dell’anno precedente.
Aliquote 2018
Tipologia |
Aliquota |
Codice Tributo |
Abitazione principale e relative pertinenze max 1 per cat. C/2, C/6, C7 |
ESENTI |
|
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale (cat. D) |
0,76% |
3925 |
Aree edificabili |
0,86% |
3916 |
Tutti gli altri immobili |
0,86% |
3918 |
Terreni agricoli |
ESENTI |
|
Fabbricati rurale ad uso strumentale |
ESENTI |
|
AGEVOLAZIONI IMU PER IL COMODATO D'USO GRATUITO
L’articolo 1 comma 10 della legge 208/2015 dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile usufruire della riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in comodato ai parenti in linea retta di primo grado , cioè genitori e figli.
Per usufruire del beneficio devono esserci contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) registrazione del contratto (anche solo verbale) all’agenzia delle entrate;
2) il comodante possieda un solo immobile in Italia. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale.
3) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
4) entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’agevolazione dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.
CHI DEVE PAGARE
Devono pagare l’IMU:
QUALI IMMOBILI NON PAGANO L’IMU
Non sono assoggettati al pagamento dell’IMU:
COME PAGARE
Il pagamento delle rate in acconto pari al 50% deve essere effettuato mediante il MOD. F24 reperibile presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale (per la compilazione vedi istruzioni riportate in calce).
Si comunica che è possibile avere tutte le ulteriori informazioni accedendo al nostro sito internet: http://www.montesantangelo.it ove sarà disponibile un programma con il quale si potrà calcolare l’I.M.U. inserendo i dati dei propri immobili e stampare il modello F24 compilato e pronto per il pagamento.
INFORMAZIONI
La società Gestione Tributi SpA, concessionaria dell’IMU è a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti nei normali orari di apertura al pubblico presso i propri uffici ubicati in Via per Manfredonia 19/21:
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24
Nella Sezione CONTRIBUENTE :
Indicare i propri dati anagrafici
Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:
Codice Ente: Codice Catastale del Comune: F631
Ravv: Barrare in caso di ravvedimento operoso(*)
Imm. Variati: Barrare se sono intervenute variazioni per uno o più immobili
Acc.: Barrare se il pagamento si riferisce all’acconto
Saldo: Barrare se il pagamento si riferisce al saldo
Numero immobili: indicare il numero di immobili riferiti al pagamento effettuato
Cod. Tributo:
Rateazione : non compilare
Anno di riferimento: 2018
Importi a debito versati : Indicare l’importo dovuto con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Importi a credito compensati : l’importo che eventualmente si utilizza in compensazione.
Deve essere compilato un modulo per ciascun contribuente proprietario . Pertanto nel caso di immobili intestati ad entrambi i coniugi dovranno essere compilati n. 2 modelli F24.
Il modulo deve essere firmato nell’apposita casella e può essere pagato presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale.
(*) Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare un pagamento effettuato in ritardo pagando spontanea mente con le sanzioni agevolate. E gli interessi maturati al tasso legale. La modulistica e le modalità di conteggio sono reperibili sul sito del Comune e/o presso il concessionario Gestione Tributi Spa.
Per il calcolo on-line clicca sul banner